Art. 1.

      1. Ai ruoli dei docenti universitari si accede mediante procedure di valutazione definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «decreto», in base ai criteri stabiliti dalla presente legge. Il decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro e non oltre un mese dalla trasmissione del decreto stesso.